PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, le ristrutturazioni o il loro cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione.
      2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la realizzazione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3.

Art. 2.
(Norme di competenza regionale).

      1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare

 

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apposita domanda alla regione interessata, corredata dal progetto edilizio, dal piano economico-finanziario e dall'elenco degli eventuali finanziatori italiani o esteri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
      3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.
      4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici dedicati ai culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
      5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

Art. 3.
(Norme urbanistiche ed edilizie).

      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici dedicati ai culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese

 

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sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

          b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra analoga confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

          c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose disciplinate dall'articolo 8 della Costituzione;

          d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

Art. 4.
(Norme di competenza statale).

      1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

          b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

          c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

          d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione,

 

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nonché ai princìpi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

          e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate.

      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso, entro un mese dalla data della sua adozione, alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      4. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
      5. Il Ministero dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 5.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge non si applica alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione della

 

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medesima legge di provvedere, nel termine di tre anni, all'adeguamento dei rispettivi edifici dedicati al culto.
      2. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.